STATUTO DELLA CONFRATERNITA DI TORRENIERI
CAPO PRIMO
Articolo 1 - Denominazione
1. È costituita in Torrenieri (SI) l’Associazione “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORRENIERI ODV” con sede in Torrenieri (SI), Diocesi di Siena, da ora in avanti denominata Misericordia o Confraternita
Articolo 2 - Principi ispiratori
1. La Misericordia di Torrenieri è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. La Misericordia ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.
Articolo 3 - Elementi giuridici
1. La Misericordia di Torrenieri è costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117 e successive modifiche.
2. La Misericordia è, secondo l’Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai
sensi canoni 298-311 “Norme comuni” e canoni e 321-326 “Associazioni private di fedeli” del
Codice di Diritto Canonico.
Articolo 4 - Finalità
1. Scopo della Confraternita è l’esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di
Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell’intervento nelle pubbliche calamità, sia
in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere
nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. La
Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite
dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all’analisi ed alla rimozione
dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori
di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana,
nell’ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d’uomo. La Confraternita
persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente
in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice
del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
a. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.
328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
b. interventi e prestazioni sanitarie;
c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli
animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g. formazione universitaria e post-universitaria;
h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
j. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6
agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta
per cento da enti del Terzo settore;
n. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive
modificazioni;
o. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza,
di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del
commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante
in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un
accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il
pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore
di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in
modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti
sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
p. servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e
successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a
soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s. agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni;
t. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19
agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di
persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa
non armata;
w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e
degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27
della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x. cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
y. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
z. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.
In particolare la Confraternita potrà:
- impegnarsi per l’elevazione spirituale mediante pratiche di pietà carità, di mutuo aiuto e di culto
affinchè si affermi la Civiltà dell’amore;
- svolgere interventi e prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli
infermi e dei portatori di disabilità;
- realizzare interventi, servizi e prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l’assistenza ai malati,
agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando
idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- promuovere la donazione di organi;
- operare nei diversi settori della Protezione Civile nonché realizzare interventi e servizi finalizzati alla
salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali; collaborazione e convenzioni con enti pubblici locali con supporto
alle forze armate ed alla polizia municipale/locale in manifestazioni ed eventi pubblici, oltre alle
normali attività istituzionali;
- attuare iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l’attività di
informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- attuare iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare
interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della
povertà educativa;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le
attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale;
- realizzare attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
- operare nell’ambito dell’alloggio sociale nonché realizzare ogni altra attività di carattere
residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- operare nell’ambito dell’accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- realizzare iniziative di agricoltura sociale;
- provvedere all’erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed
infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l’accesso al credito
nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- operare nell’ambito della tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico e culturale e del
paesaggio nonché della riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla
criminalità organizzata;
- realizzare iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del
commercio equo e solidale;
- operare nell’ambito della promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della
nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e
politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
2. La Misericordia può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da
quelle in interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e
limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente
operata mediante deliberazione del Magistrato.
Articolo 5 - Attività di formazione
1. La Confraternita provvede all’attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante
opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di
addestramento tecnico-operativo dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro
idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie
d’Italia.
Articolo 6 - Sezioni
1. Per l’espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni. Le
sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme
di attuazione e funzionamento all’uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.
Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche
1. In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti
con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente
ecclesiastico o “Correttore”
Articolo 8 - Stemma ed immagine coordinata
1. Lo stemma della Confraternita è la croce latina di color rosso in campo azzurro sorgente in mezzo
alle gotiche lettere F.M. (FRATERNITAS MISERICORDIAS) nel modello approvato dalla
Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia. Sia per i distintivi utilizzati dai confratelli che
per il vessillo della Fraternità (e, ove esista, del Gruppo dei Donatori di Sangue “Frates”) la
Misericordia utilizzerà preferibilmente i modelli approvati dalla Confederazione Nazionale.
2. La Misericordia si riconosce ed applica l’immagine coordinata del movimento che è comune a
tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Articolo 9 - Veste
1. La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa
simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e
croce latina da un lato e l’immagine della Madonna dall’altro. Per i servizi di pronto soccorso e di
assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione
Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale
1. La Confraternita aderisce alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, ne è affiliata,
ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale. Ferma l’autonomia giuridica,
patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la sua partecipazione alla Confederazione
Nazionale delle Misericordie d’Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale
appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d’Italia, rappresentata dalla
Confederazione stessa, nonché l’impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.
Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni
1. Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, la
Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi
al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in
seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio
settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie
d’Italia.
Articolo 12 - Risorse economiche e Patrimonio
1. La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi
istituzionali da:
a. quote e contributi degli iscritti;
b. contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
c. contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d. contributi comunitari e di organismi internazionali;
e. donazioni e lasciti testamentari;
f. entrate derivanti dalle attività non di interesse generale di cui all’art 4 comma 2;
g. entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e
regionale localmente vigente.
2. Il patrimonio della Misericordia è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini
dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 13 - Il volontario
1. Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. Il Confratello di
Misericordia riceve dall’assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere
compiuto e lo ringrazia con l’espressione del tradizionale motto delle Misericordie “Che Iddio gliene
ne renda merito”. Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio
potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.
2. La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non
occasionale.
3. L’attività del volontario deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; la sua attività non può essere
retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La Confraternita rimborsa al volontario
solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e con
le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è
associato.
5. La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare
diritti e doveri dei volontari.
Articolo 14 - Gruppi operativi
1. La Confraternita può promuovere il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo “Gemme”. Per
tutti gli altri settori di attività caritative la Confraternita può costituire gruppi funzionali coordinandoli
con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.
CAPO SECONDO
Requisiti di appartenenza alla confraternita
Articolo 15 - Iscrizione
1. Tutti gli iscritti alla Confraternita, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di
“Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità
morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.
2. Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una
condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere
moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al
versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.
3. L’iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato
delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le
attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
all'interessato e annotata, a cura del Magistrato, nel libro degli associati. Il Magistrato deve entro 60
(sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla
agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60
(sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si
pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in
occasione della sua successiva convocazione.
4. Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia i Confratelli,
riuniti in un’unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di
questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma secondo del
presente articolo o, nel caso l’iscrizione ad altra Misericordia avvenga in momenti successivi, deve
esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altra
Misericordia ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e
dei diritti acquisiti in altra Confraternita.
5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art.
19. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di
ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Articolo 16 - Qualifiche dei Confratelli
1. I Confratelli sono coloro che condividono le finalità della Confraternita e partecipano alla vita
sociale, oltre alle attività della stessa con la loro opera e con le loro competenze e conoscenze.
Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e
partecipano all’assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni
dalla data di iscrizione nel libro dei soci. L’elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.
2. La Confraternita può prevedere la figura del sostenitore, cioè colui che contribuisce al
sostentamento della Confraternita senza acquisire diritti ne doveri.
CAPO TERZO
Diritti, Disciplina e Doveri dei Confratelli
Articolo 17 - Diritti e doveri dei confratelli
1. Gli iscritti alla Confraternita hanno il diritto di:
a) eleggere gli organi associativi;
b) essere eletti negli organi associativi dopo due anni dalla data di iscrizione nel libro dei soci e
purchè non sussistano i casi di incompatibilità di cui all’art. 28;
c) esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita;
d) essere informati sulle attività della Misericordia e controllarne l’andamento;
e) frequentare i locali della Misericordia;
f) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Misericordia;
g) concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
h) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
i) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.
2. Gli iscritti alla Confraternita devono:
a. osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
b. tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all’interno della Misericordia che nella vita
privata;
c. disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
d. tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di
massima collaborazione;
e. collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
f. partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia;
g. assolvere al pagamento della quota associativa.
Articolo 18 - Provvedimenti disciplinari
1. I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta
dell’addebito, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni al Magistrato le proprie
giustificazioni:
a. ammonizione;
b. sospensione a tempo determinato;
c. decadenza;
d. esclusione;
2. La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i
provvedimenti di cui ai punti a) e b) l’interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15
(quindici) giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l’interessato ed
il Governatore, con parere definitivo.
3. La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell’Assemblea e
valgono le disposizioni del successivo art. 19.
Articolo 19 - Perdita della qualità di Iscritto
1. La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si
perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinunzia
a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei
requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all’art. 15. Inoltre l’Iscritto decade
qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all’art. 17
comma 2 oppure rimanga moroso per un biennio nel pagamento della quota sociale. Si perde per
esclusione quando il socio abbia tenuto comportamenti che abbiano ingenerato danni materiali o
morali di una certa gravità alla Misericordia. La perdita della qualità di socio implica
contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.
2. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore
all’Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta
all’Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15
(quindici) giorni le proprie deduzioni. L’Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento di
decadenza potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato;
in tal caso l’Interessato dovrà presentare al Governatore una nuova domanda, con le modalità di cui
all’art. 15, e sulla quale Il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l’eventuale
accettazione. L’eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un
anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.
3. I Confratelli che comunque abbiano cessato di appartenere alla Misericordia non hanno alcun
diritto sul patrimonio della stessa.
CAPO QUARTO
Organi della confraternita
Articolo 20 - Gli organi
1. Sono organi della Confraternita:
a) L’Assemblea;
b) Il Magistrato;
c) Il Governatore;
d) Il Collegio Probivirale;
e) Il collegio dei sindaci revisori ove espressamente previsto;
f) L’organo di controllo,qualora si verificano i requisiti previsti dalla legge.
L'Assemblea
Articolo 21 - Composizione
1. L’Assemblea è sovrana, è composta da tutti i Confratelli ed è presieduta dal Governatore o, in sua
assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano
di età.
Articolo 22 - Assemblea ordinaria
1. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l’approvazione del
bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni 4 (quattro) anni per l’elezione delle
cariche sociali. L’Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli
aderenti, anche con l’utilizzo di strumenti telematici, nonché attraverso affissione di avviso di
convocazione presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione.
L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza in prima ed in seconda
convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo
stesso giorno della prima, purché almeno un’ora dopo. I verbali dell’Assemblea devono essere
sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell’apposito registro.
Articolo 23 - Assemblea straordinaria
1. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:
a. quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
b. quando il Collegio dei Probiviri o l’Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi
per scritto, ne richiedano all’unanimità la convocazione al Magistrato;
c. quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
d. quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.
2. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l’Assemblea entro un
mese con le modalità di cui dell’art. 22.
Articolo 24 - Quorum costitutivo
1. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà
dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita
qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti
del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all’Assemblea ogni Confratello potrà farsi
rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al
proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.
Articolo 25 - Quorum deliberativo
1. L’Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti
non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente
il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori, ove
previsti, non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma
dello statuto da parte dell’Assemblea sono previste le particolari norme di cui all’art. 40.
Articolo 26 - Attribuzioni
1. L’Assemblea ha il compito di:
a. deliberare l’approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato
della relazione del Governatore sull’attività della Confraternita svolta nell’anno precedente e della
relazione del Collegio dei sindaci revisori o dell’Organo di controllo laddove previsti;
b. esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal
Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
c. eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei
Sindaci revisori;
d. nominare, ove previsto, l’Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei
conti;
e. deliberare sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio
Probivirale;
f. deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall’art. 40;
g. nominare nella riunione che precede la scadenza del mandato la Commissione Elettorale;
h. assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del
Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
j. deliberare lo scioglimento;
k. deliberare la trasformazione, fusione o scissione della Misericordia.
Il Magistrato
Articolo 27 - Attribuzioni
1. Il Magistrato è l’organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate
specificamente all’Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea. In particolare:
a. provvede all’amministrazione della Confraternita ivi compreso l’acquisto e la vendita o la permuta
di beni immobili e mobili, di automezzi e la creazione di passività ipotecarie, nonché stabilisce le
attività secondarie e strumentali di cui all’art. 4 comma 2;
b. provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi
carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi,
relativi alla vita della Confraternita;
c. provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario nonché
ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;
d. redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento
organizzativo necessario al buon funzionamento della Confraternita;
e. delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all’assunzione, al trattamento economico e
di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla
normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
f. provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei
doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
g. predispone il Bilancio di esercizio, nelle forme previste dalla normativa vigente,e l’eventuale
Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
h. delibera sull’accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento
di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
i. prende in via d’urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che
reputa necessari nell’interesse della Misericordia, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
j. delibera l’ammissione degli associati e assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
k. cura l’osservanza dello spirito religioso della Misericordia nonché la preparazione spirituale e
morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
l. propone all’Assemblea, una volta ottenuto il parere della Confederazione nazionale delle
Misericordie d’Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un
decimo dei Confratelli;
m. istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla
Confraternita, per l’analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di
attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
n. autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi
che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
o. determina l’ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per
il funzionamento della Confraternita;
p. propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, congiuntamente al Correttore, i
nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
q. provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità
della Confraternita;
r. tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati, il registro dei volontari
e il libro delle deliberazioni assembleari;
s. compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non
attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.
Articolo 28 - Composizione
1. Il Magistrato è composto da 11 (undici) Confratelli. Il Correttore partecipa senza diritto di voto alle
riunioni del Magistrato.
2. Possono essere eletti nel Magistrato alla data stabilita per le elezioni, tutti i confratelli iscritti da
almeno 24 (ventiquattro) mesi nel libro soci. Non sono contemporaneamente eleggibili nel
Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al terzo grado e di affinità fino al
secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro, di Sindaco revisore o nominati
membri dell’Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsti.
3. Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i
Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.
4. A tutti gli amministratori si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e
di decadenza.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale
potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o
se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 29 - Adunanze
1. Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga
necessario oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei
componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione Nazionale
delle Misericordie d’Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate.
L’invito all’adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l’ora e dovrà
essere inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la
conoscenza dell’ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il
Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il
Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni concernenti persone sono
adottate a scrutinio segreto.
Articolo 30 - Il Governatore
1. Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. è il
capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i
poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all’interno della Confederazione nazionale delle
Misericordie d’Italia, nelle relative assemblee.
2. In particolare il Governatore:
a. vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia
sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti;
b. indice le riunioni di Magistrato e convoca l’Assemblea assumendone in entrambi i casi la
presidenza;
c. attua le deliberazioni del Magistrato;
d. cura congiuntamente con il Segretario la tenuta dell’inventario dei beni mobili ed immobili;
e. tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia agli effetti di ogni
evento che consigli l’interessamento della Confederazione stessa;
f. prende ogni provvedimento d’urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi
atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima
riunione successiva al provvedimento.
3. L’incarico di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro
articolazioni a qualsiasi livello.
Articolo 31 - Il Vicegovernatore
1. Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
Coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente,
in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti
che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.
Articolo 32 - Il Segretario
1. Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige e
sottoscrive i verbali del Magistrato e dell’Assemblea. É consegnatario dei documenti e dell’archivio
della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta
degli inventari di cui alla lettera d) dell’art. 30. In relazione alla particolarità del servizio di
segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi
sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.
Articolo 32 - Il Segretario
1. Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige e
sottoscrive i verbali del Magistrato e dell’Assemblea. É consegnatario dei documenti e dell’archivio
della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta
degli inventari di cui alla lettera d) dell’art. 30. In relazione alla particolarità del servizio di
segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi
sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.
Articolo 33 - Gratuità e durata degli organi sociali
1. Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito; i componenti gli organi durano in
carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili al massimo per 5 (cinque) mandati. Ove in un organo si
verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri restano in
carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi
specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive
risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’incarico e quindi sostituiti.
Articolo 34 - Il Collegio Probivirale
1. Il Collegio Probivirale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea fra i
Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e della Misericordia e che si sono
contraddistinti per la loro dedizione alla Confraternita. Per l’eleggibilità al Collegio Probivirale
valgono le norme di cui al precedente art. 28 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per
nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su
convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed
almeno una volta all’anno per la verifica dell’andamento della Confraternita. In particolare:
a. vigila sull’ osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della
Confraternita;
b. interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti;
c. decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal
Magistrato nei confronti di quest’ultimi;
d. convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della
Confraternita;
e. sostituisce l’opera del Magistrato qualora quest’ultimo sia dimissionario o sia impedito
eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre
dalla data di sostituzione. L’accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere
alle norme di cui all’art. 43.
2. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti e delibera a maggioranza.
Stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con
pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.
3. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.
Articolo 35 - Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo
1. L’Assemblea può eleggere fra i Confratelli, al non verificarsi delle previsioni dell’art. 30 del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri
effettivi e due supplenti. Per l’eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al
precedente art. 28, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al
suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno
dall’assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell’albo dei
Revisori legali dei conti nominata dall’Assemblea stessa. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti
non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri. Il
Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato
da tutti i presenti. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato e
dell’Assemblea. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti, e delibera
a maggioranza. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere
concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.
2. Al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la
Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche
monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117
del 3 agosto 2017. L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono
superati. Al momento della nomina dell’Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa
la propria attività. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui
all’articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti
requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle
proprie adunanze. L’Organo di controllo può svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti
al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all’articolo 31 del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L’organo di controllo, qualora svolga anche la funzione di revisione
legale, deve essere composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Articolo 36 - Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo
1. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla
Legge, l’assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale
iscritti nell'apposito registro.
Articolo 37 - Il Correttore
1. L’Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall’Ordinario Diocesano competente per
territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l’Autorità religiosa all’interno della Confraternita
per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l’osservanza dello spirito religioso della
Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di
corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il “Correttore” della Confederazione nazionale
delle Misericordie d’Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.
2. Il Correttore partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Magistrato, senza diritto di voto.
Articolo 38 - La Commissione elettorale
1. La Commissione Elettorale è eletta dall’Assemblea in riunione indetta almeno 15 (quindici) giorni
prima la data che precede la scadenza del mandato ovvero della indizione delle elezioni. è composta
da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli. I componenti la Commissione Elettorale
per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste
elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le
schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno
annullate. La commissione ha il compito di:
a. nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
b. redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato contenente un numero
almeno doppio dei componenti l’organo;
c. redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli per l’elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 (tre)
verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
d. redigere, ove previsto, la lista di 5 (cinque) Confratelli per l’elezione del Collegio dei sindaci
revisori di cui i primi 3 (tre) verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti
come supplenti.
2. Le liste devono riportare il nome del Confratello.
3. Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini
che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono
trasmesse al Governatore il quale le allegherà all’avviso di convocazione dell’Assemblea elettiva
tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.
4. La commissione inoltre:
i. accerta l’identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all’assemblea;
ii. accerta la regolarità delle deleghe;
iii. cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.
Articolo 39 - Modalità di elezione degli organi
1. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente
diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste.
Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri;
due voti per il Collegio dei Revisori dei conti, ove previsto, ed un numero di preferenze pari ai 3/4 (tre
quarti) degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno
riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore
anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più
anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze
rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della
Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l’esito delle votazioni, convoca gli
eletti entro 7 (sette) giorni e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi
durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati
nel termine perentorio di 3 (tre) giorni dall’affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui
ricorsi prima dell’insediamento dei nuovi organi.
Articolo 40 - Riforma dello statuto
1. La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all’art. 27
punto l), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli
non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei
Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia
per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della
Confederazione, il Governatore convoca l’Assemblea straordinaria con specifica indicazione
dell’ordine del giorno nonché l’indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.
2. L’avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all’art. 23 e con le indicazioni di cui al comma
precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso
periodo di convocazione. Per l’approvazione di modifiche statutarie occorre la presenza di un numero
di associati triplo rispetto al numero dei componenti del magistrato ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli
artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle
essenzialità della sua vita associativa.
Articolo 41 - Regolamento generale
1. L’Assemblea può approvare, a completamento delle norme del presente statuto, con la
maggioranza dei due terzi dei presenti il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori
assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato
provvede a redigere le “Norme di attuazione del Regolamento Generale” riformabili con
provvedimento dello stesso Magistrato.
Articolo 42 - Bilancio di esercizio e Divieto di distribuzione deglu utili
1. La Confraternita deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio
di ogni anno. Esso è predisposto dal Magistrato, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro)
mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico
nazionale del terzo settore. Il Magistrato documenta il carattere secondario e strumentale delle
attività diverse di cui all’art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione
in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
2. La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.
Articolo 43 - Mancato funzionamento della Confraternita
1. In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale
funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l’Assemblea non sia stata in grado di
provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i
poteri sostitutivi previsti di cui all’art. 34 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia l’esistenza di tale situazione straordinaria per la
richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La
richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un
decimo dei Confratelli. La Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, accertate le
condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività
associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al
compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla
convocazione dell’Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la
convocazione dell’Assemblea risulti impossibile, o l’Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il
Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia anche al fine, ove sia
ritenuto opportuno, di portare la questione all’attenzione delle autorità competenti.
Articolo 44 - Recesso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
1. Qualora la Confraternita receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, ne
venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, la Misericordia dovrà
immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie.
Articolo 45 - Scioglimento della Confraternita
1. La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze
eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero
di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di
scioglimento è presa dall’Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal
Governatore o dal Delegato di cui all’art. 43. Per la delibera di scioglimento occorre l’osservanza di
tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e del voto favorevole dei tre
quarti degli associati. Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale
delle Misericordie d’Italia, che interverrà all’Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo
parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della
Confraternita. Con la delibera di scioglimento l’Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da
scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.
Articolo 46 - Devoluzione del patrimonio
1. A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti, previo parere positivo
dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva
diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo settore o ad altre organizzazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto
Ufficio.
2. L’assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione
della Misericordia, con il preventivo parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie
d’Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all’art. 42-bis, c.c.
Articolo 47 - Norma di rinvio
1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni
e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3
luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
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